Le tabelle valutative del danno permanente: approfondimento

         Elenco delle tabelle valutative (dette anche barèmes)

  • tabelle di legge per i danni fino al 9% (micropermanenti per incidenti stradali e per colpa medica di lieve entità)
  • tabelle di uso comune presso i medici legali: Luvoni-Bernardi-Mangili, Bargagna, Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni (SIMLA) ed altre.
  • tabelle infortuni sul lavoro ex DPR 1124/65 per le polizze infortunistiche
  • tabelle infortuni sul lavoro ex DM 7/2000 (sostituiscono le precedenti tabelle del 1961)
  • tabella ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese di Assicurazione)
  • tabelle per la causa di servizio
  • tabelle per l’invalidità civile
  • tabella per l’invalidità permanente da malattia nelle polizze assicurative private

      Nessuna tabella per l’invalidità e l’inabilità pensionabili ai sensi della legge 222/84 e per la valutazione della capacità lavorativa.


Se vuoi calcolare il tuo danno biologico vai a questo link (come da gentile concessione dello studio Cataldi).



Una stessa menomazione è valutata diversamente secondo l’ambito in cui ci si trova, se in RC auto, se in polizza infortuni privata (aziendale o personale), se in infortunio sul lavoro o malattia professionale tutelate dall’INAIL, se nell’invalidità civile o nelle cause di servizio.

 Il medico-legale deve districarsi fra le suddette diverse tabelle valutative.


Come si valuta il danno permanente? 

Una stessa menomazione, quindi, può essere valutata diversamente, secondo la specifica tabella adottata:

– se si tratta di danno biologico da incidente stradale: fino al 9% secondo le tabelle allegate al Codice della Strada;
oltre il 9% non vi sono ancora tabelle di legge; perciò, si adottano varie Guide Medico-Legali: Luvoni-Bernardi- Mangili, Bargagna, Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni (SIMLA) ed altre.

– in ambito d’infortunio lavorativo e malattie professionali si adotta la tabella del danno biologico INAIL allegata al DM 12 luglio 2000. 

– in ambito di polizza infortunistica privata (personale o collettiva), sulla base della singola polizza, la menomazione è valutata diversamente secondo la tabella adottata:
– o secondo la vecchia tabella INAIL ex DPR 1124/65
– o secondo la tabella ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese di Assicurazione) 

– o, più raramente, secondo tabelle speciali riportate nella polizza. 

Grosso modo si può dire che la vecchia tabella INAIL valuta la maggior parte delle menomazioni in misura maggiore del 25-30% rispetto alle altre tabelle; la nuova tabella INAIL valuta alcune menomazioni addirittura in misura inferiore alla tabella ANIA o a quelle delle Guide correnti di medicina legale. 


Il valore economico del “punto” di invalidità da danno biologico è fissato per legge nei danni inferiori al 9% secondo le tabelle economiche delle micropermanenti periodicamente aggiornate.
Per tutti gli altri danni (e per i danni da RCA superiori al 9)% esistono tabelle economiche elaborate dai vari Tribunali, tra cui quella del Tribunale di Milano, anche queste periodicamente aggiornate.

Per le polizze infortuni e le polizze per l’invalidità permanente da malattia il punto percentuale d’invalidità è relativo al massimale assicurato.


Vi è un aspetto particolare nella quantificazione economica finale del danno biologico permanente, un plusvalore proporzionato agli aspetti dinamico-relazionali del singolo individuo; per esempio, la perdita di una mano, pur avendo un punteggio uguale per tutti gli individui, certamente è più avvertita da chi esercitava una o più attività sportive rispetto a che non ne esercitava alcuna; una grave menomazione, anche se non incide in concreto sulla capacità di guadagno, può comportare una maggiore usura o maggiore dispendio di energia per portare a termine lo stesso tipo e quantità di lavoro, e via dicendo. 

L’aspetto dinamico-relazionale comporta un maggiorazione economica del danno biologico secondo una percentuale stabilita dal Giudice. 


Per le infermità derivanti da causa di servizio vi è una specifica tabella di legge, che suddivide le valutazioni in tabella A (con 8 categorie con invalidità dal 100% al 20%) e tabella B (con in validità tra il 20% e 10%). 

I benefici del riconoscimento di una infermità da causa di servizio sono diversi: indennità dei periodi di malattia, esenzione dal ticket sanitario, equo indennizzo, scatto stipendiale, cambio di mansioni lavorative, pensione privilegiata

Nel dettaglio, riguardo alla causa di servizio, si parlerà in un prossimo articolo.


Vi è anche una tabella di legge per l’invalidità civile, di cui si parlerà nell’articolo dedicato.


Infine, vi sono tabelle anche per la valutazione dell’invalidità permanente da malattia nelle polizze assicurative private.


Non vi sono tabelle per  l’invalidità e inabilità pensionabili ai sensi della legge 222/84 e per la capacità lavorativa, perchè la valutazione va fatta caso per caso, tenendo conto di diversi elementi soggettivi peculiari della persona esaminata, tra cui gli effetti del tipo di menomazione-malattia sulla particolare attività lavorativa svolta e sulle attitudini lavorative del singolo soggetto. Anche di ciò si parlerà in un articolo dedicato.


Se vuoi calcolare il tuo danno biologico vai a questo link (come da gentile concessione dello studio Cataldi).