Elementi necessari per potere parlare di mobbing:
- molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio e la prova dell'intento persecutorio
- l'accertamento di un danno alla salute di chi è vittima di mobbing;
- l'esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento persecutorio e il danno all'integrità psico-fisica del lavoratore.
Una sentenza precedente (nr 26594 del 2009) aveva stabilito che il mobbing non è un reato penale, cioè non è assimilabile al reato di maltrattamenti, ma fa scaturire conseguenze sul piano civilistico con diritto di un risarcimento per il lavoratore.
Le forme che il mobbing può assumere sul posto di lavoro nei confronti di un lavoratore sono diverse e vanno dall'emarginazione alla diffusione di maligne dicerie e pettegolezzi, dalle continue critiche alla persecuzione sistematica, dalla dequalificazione professionale al demansionamento o alle ritorsioni sulle possibilità di carriera, al fine di metterlo in difficoltà.
Il mobbing viene attuato anche nei confronti di un dirigente, per esempio emarginandolo e togliendogli ogni potere decisionale.
Anche gli episodi di angherie e vessazioni da parte dei colleghi di lavoro, se tollerati dal datore di lavoro, possono essere segnali indicativi di mobbing, perché in tal caso il datore di lavoro agisce indirettamente per mettere a disagio il lavoratore e costringerlo al licenziamento.
Il mobbing è riconducibile alla violazione degli obblighi derivanti al datore di lavoro dall'articolo 2087 del Codice Civile*.
Purtroppo il mobbing è un fenomeno diffuso negli ambienti di lavoro sia pubblico che privato, ma anche occulto, perché emerge a livello giudiziario solo la punta dell'iceberg (quasi sempre il lavoratore non fa valere i propri diritti per paura di perdere il posto di lavoro).
Riferimenti:
*Art. 2087 Codice Civile: Tutela delle condizioni di lavoro: L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro (1).